Maignan, il principio della “diffusività” e le differenze con la squalifica del settore Nord della Lazio

Maignan, il principio della “diffusività” e le differenze con la squalifica del settore Nord della Lazio

Giustizia sportiva

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Una sparuta minoranza.

Certamente rumorosa e incivile, ma per fortuna esigua. Ecco perché la curva dell’Udinese non resterà chiusa nella prossima gara in casa contro il Monza del 3 febbraio. Nonostante il clamore della vicenda, al giudice sportivo mancherà infatti un parametro decisivo – fissato dalle norme e non interpretabile – per imporre i lucchetti nel settore dal quale sono partiti gli ululati contro Maignan: la diffusività. Secondo l’articolo 28 del codice di giustizia sportiva, le società sono ritenute responsabili per cori che siano espressione di discriminazione «per dimensione e percezione reale del fenomeno».

Quindi, sottolinea il Corriere dello Sport, i “buu” sono sanzionabili con un’ammenda ma non punibili con le porte chiuse se a intonarli sono state poche decine di persone; e a Udine, sabato sera, gran parte dei presenti non li ha uditi. Non li avrebbero sentiti il responsabile dell’ordine pubblico, il delegato della gestione dell’evento e neppure i dirigenti accompagnatori delle due squadre, oltre ai componenti del team arbitrale. Li ha ovviamente percepiti Maignan, e con lui uno dei due ispettori della procura che si trovava tra la panchina bianconera e la curva.